Art. 28. 
 
  Con  decreto  Reale,  e  coi  criteri  che  saranno   fissati   nel
regolamento, i benefici di questa  legge  verranno  estesi  ai  corpi
morali e alle Societa' cooperative legalmente costituite anche  prima
della sua pubblicazione, purche' si conformino  alle  norme  in  essa
stabilite e purche' le  case  siano  state  costruite  in  epoca  non
anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessa. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 maggio 1903. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     Zanardelli. 
                                                     Baccelli. 
                                                     Carcano. 
                                                     Giolitti. 
                                                     Cocco-Ortu. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.