Art. 28. Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Societa' cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purche' si conformino alle norme in essa stabilite e purche' le case siano state costruite in epoca non anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 maggio 1903. VITTORIO EMANUELE. Zanardelli. Baccelli. Carcano. Giolitti. Cocco-Ortu. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.