Art. 3. 
 
  I  prestiti  concessi  dalle  Casse  di  risparmio  e  dagli  altri
Istituti, a norma dell'art. 1, alle Societa' per  le  case  popolari,
devono essere  garantiti  da  prima  ipoteca  sulle  case  da  queste
possedute o vendute. 
 
  Si considerano come fatti su prima ipoteca i  prestiti  mediante  i
quali sono rimborsati i crediti gia' inscritti, quando,  per  effetto
di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.