Art. 3. I prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti, a norma dell'art. 1, alle Societa' per le case popolari, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da queste possedute o vendute. Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti gia' inscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.