Art. 4. 
 
  La casa popolare non potra'  essere  venduta  o  locata  se  non  a
famiglie o a persone le quali abbiano  una  entrata  complessiva  non
superiore alla somma che sara'  stabilita  nel  regolamento  previsto
dall'articolo 27, e che non potra' in verun  caso  eccedere  le  lire
tremilacinquecento. 
 
  La concessione  non  sara'  revocabile  per  le  mutate  condizioni
economiche degli acquirenti o dei conduttori. 
 
  I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento
secondo il loro valore desunto principalmente dagli elementi di costo
e dal prezzo di vendita o secondo la misura  della  pigione,  tenendo
conto anche della densita' della popolazione e  dei  valori  locativi
correnti nei singoli luoghi. 
 
  Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni  da  farsi,
le norme e le  condizioni  igieniche  e  sanitarie,  i  limiti  degli
stipendi, delle mercedi o  proventi  diversi  dei  minori  impiegati,
operai,  salariati,  piccoli   esercenti   e   delle   altre   classi
assimilabili a questi, ai quali le case sono destinate.