Art. 5. Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota di ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Societa' costruttrice. Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto. La durata delle annualita' non dovra' superare 30 anni, e, in ogni caso, non dovra' protrarsi oltre il 65° anno di eta' del compratore. L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, si stipula presso Istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti. Le Societa' anonime di assicurazione, non mutue, che vogliano imprendere queste operazioni, dovranno costituire una sezione speciale e, detratte le spese generali determinate dal regolamento, assegnare il resto a beneficio degli assicurati. Le dette Societa' d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualita' non ancora scadute.