Art. 5. 
 
  Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in  rate
annuali, semestrali, mensili, o  quindicinali.  Le  rate  comprendono
l'interesse  e  una  quota  di  ammortamento  del   capitale   ovvero
l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale  al
prezzo  della  casa,  e,  in  entrambi  i  casi,  l'onere   ripartito
dell'assicurazione per gli incendi da farsi  a  cura  della  Societa'
costruttrice. 
 
  Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore  della
casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di  essa  e  la
effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto. 
 
  La durata delle annualita' non dovra' superare 30 anni, e, in  ogni
caso, non dovra' protrarsi oltre il 65° anno di eta' del compratore. 
 
  L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di  previdenza
per la invalidita' e per la vecchiaia degli  operai,  quando  ne  sia
autorizzata per decreto reale, si stipula presso  Istituti  nazionali
che, non avendo scopo di speculazione, non  distribuiscono  dividendi
ad azionisti. 
 
  Le Societa' anonime  di  assicurazione,  non  mutue,  che  vogliano
imprendere  queste  operazioni,  dovranno  costituire   una   sezione
speciale e, detratte le spese generali determinate  dal  regolamento,
assegnare il resto a beneficio degli assicurati. 
 
  Le  dette  Societa'  d'assicurazione  sono  anche   autorizzate   a
stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano
la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione
temporanea aventi lo scopo di garantire alla  morte  dell'assicurato,
se essa avviene entro il  periodo  determinato,  il  pagamento  delle
annualita' non ancora scadute.