Art. 6. 
 
  Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni  riguardanti
le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato  C),  e
tutti gli altri provvedimenti a favore  delle  Societa'  cooperative,
sono ridotte al quarto di quelle ordinarie  stabilite  dalle  vigenti
leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti  costitutivi
e modificativi delle Societa' indicate nell'art. 2, sulle delegazioni
per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle  azioni  e  sulle
obbligazioni  emesse  dalle   Societa'   stesse,   sulle   inserzioni
obbligatorie nei fogli degli  annunzi  ufficiali,  sui  contratti  di
prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni
di ogni specie. 
 
  Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di  registro
per gli atti di assicurazione sulla vita  e  sulla  loro  cessione  a
garanzia della casa. 
 
  La tassa di registro, pagata dalle  Societa'  predette  in  ragione
normale per l'acquisto delle aree, e' ridotta alla misura  di  favore
del presente articolo quando sulle aree acquistate sieno costruite le
case nelle condizioni previste dalla  presente  legge.  In  tal  caso
sara' rimborsata la eccedenza della tassa pagata.