Art. 6. Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Societa' cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Societa' indicate nell'art. 2, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Societa' stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie. Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa. La tassa di registro, pagata dalle Societa' predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, e' ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sara' rimborsata la eccedenza della tassa pagata.