Art. 7. 
 
  L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte  provinciali
e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865,  n.
2136, e' estesa per le case popolari a cinque anni. 
 
  Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio  della
esenzione quinquennale delle imposte  erariali  e  delle  sovrimposte
devono concorrere le seguenti condizioni: 
 
    1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati  da
questa legge; 
 
    2° che i soci a cui saranno vendute o i soci  e  gli  operai,  ai
quali saranno date in  locazione,  non  sieno  proprietari  di  altri
fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di  piu'  di  lire  20
all'anno per imposta erariale principale.