Art. 7. L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a cinque anni. Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni: 1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge; 2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di lire 20 all'anno per imposta erariale principale.