(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337. 
All'articolo 1: 
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di  ferite  o
lesioni riportate in conseguenza degli  eventi  di  cui  al  comma  1
abbiano  riportato  una  invalidita'  permanente,  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20  ottobre  1990,  n.
302, e successive  modificazioni.  Qualora  l'invalidita'  permanente
risulti non inferiore ad un  quarto  della  capacita'  lavorativa  si
applicano, altresi', le disposizioni di  cui  al  citato  articolo  2
della legge n. 407 del 1998. 
1-ter. Per gli eventi indicati al comma  1-bis,  la  misura  di  ogni
punto percentuale di invalidita'  riscontrata  ai  sensi  del  citato
articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione  alla  diminuita
capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo
erogabile di 200.000 euro"; 
al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono  sostituite  dalle
seguenti: " due anni "; 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la  spesa  di
1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno
2004 ". 
All'articolo 2: 
al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302,  "
sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, ";  dopo  le
parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466, " sono soppresse le  seguenti
" e successive modificazioni, " e dopo le parole: "  legge  3  giugno
1981,  n.  308,  "  sono  soppresse  le  seguenti:  "  e   successive
modificazioni, ". 
All'articolo 4: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
" 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588
euro per l'anno. 2003 ed in  2.855.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2004,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2003, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".