Art. 2.
        Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie
                     di rilevanza internazionale
  1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici
rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e
laurea  specialistica  conseguiti  nell'area delle materie giuridiche
presso  istituzioni  universitarie  operanti sul territorio nazionale
che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale    con    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su
conforme   parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  previa
verifica  della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti
percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione
che   le   attivita'  didattiche  dispongano  di  adeguate  strutture
edilizie,  strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per
gli  studenti  e  che le attivita' di insegnamento siano impartite da
personale  docente  in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli del personale docente delle universita' italiane.
  2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma
1  i  titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui
all'articolo  2  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui
all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.