Art. 2. Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale 1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle universita' italiane. 2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.