Art. 2. 1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attivita' relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede. 2. L'ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e consente il collegamento con il centro elaborazione dati della motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima: a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica denominata «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al comma 1; b) usufruisce di un collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi; c) e' dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento, per la stampa delle targhe di prova. 3. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al presente decreto. 4. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui all'articolo 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identita' del richiedente ed acquisisce la fotocopia del documento di identita' dello stesso, verifica l'idoneita' e la completezza della domanda e della documentazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al centro elaborazione dati della motorizzazione. Il centro elaborazione dati della motorizzazione, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, autorizza l'impresa richiedente a stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, l'impresa di consulenza automobilistica produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui e' dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente. 5. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al centro elaborazione dati della motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso di stampa contenente l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio. 6. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza consegna al competente ufficio provinciale della motorizzazione l'elenco dei documenti emessi corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente. L'ufficio controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle. 7. In caso di accertata irregolarita' della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine di cui al comma 6, l'ufficio provinciale della motorizzazione respinge la richiesta e la documentazione e cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla sua distruzione. A tal fine, l'utente interessato riconsegna all'impresa di consulenza, su richiesta scritta di quest'ultima, il documento irregolarmente emesso. Ove la restituzione all'ufficio provinciale della motorizzazione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' del documento, l'ufficio provinciale medesimo sospende l'operativita' del collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento. 8. Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, l'impresa di consulenza automobilistica non espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui al comma 3. 9. L'ufficio provinciale della motorizzazione provvede ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal presente articolo, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2003 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 104