Art. 2.
  1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere
le  attivita'  relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni
alla  circolazione  di prova e quelle relative alla produzione e alla
distribuzione  delle  targhe  di  prova,  presentano apposita domanda
all'ufficio   provinciale   della   motorizzazione   nel  cui  ambito
territoriale hanno la propria sede.
  2. L'ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e
consente  il  collegamento  con  il  centro  elaborazione  dati della
motorizzazione  per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo
scopo  predisposte  e  assegna  un  quantitativo  di moduli in bianco
sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente,
dopo aver verificato che quest'ultima:
    a)   e'  abilitata  alla  procedura  di  prenotazione  telematica
denominata  «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al
comma 1;
    b)  usufruisce  di  un  collegamento  telematico  con  il  centro
elaborazione   dati   della  motorizzazione  privo  di  concentratori
intermedi;
    c)  e' dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata,
ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 2, del regolamento, per la stampa
delle targhe di prova.
  3.  L'impresa  di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del
comma  2  espone,  all'esterno  dei locali dove ha la sede, l'insegna
allegata al presente decreto.
  4.  Alla  ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di
cui all'articolo 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata
accerta  l'identita'  del  richiedente ed acquisisce la fotocopia del
documento  di  identita'  dello  stesso,  verifica  l'idoneita'  e la
completezza  della domanda e della documentazione di cui all'articolo
1,  comma 2, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti
e  trasmette  telematicamente  le  informazioni  necessarie al centro
elaborazione  dati  della motorizzazione. Il centro elaborazione dati
della  motorizzazione,  effettuati  i  controlli  e gli aggiornamenti
d'archivio, autorizza l'impresa richiedente a stampare immediatamente
il   documento   richiesto.   Stampato  il  documento,  l'impresa  di
consulenza  automobilistica  produce  la  relativa targa di prova con
l'apparecchiatura   omologata   di   cui   e'   dotata   e   consegna
immediatamente documento e targa al richiedente.
  5.  Entro  le  ore  venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di
consulenza  chiede  al centro elaborazione dati della motorizzazione,
utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso
di stampa contenente l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il
centro  elaborazione  dati  della  motorizzazione provvede ad inviare
copia    del    suddetto   elenco   all'ufficio   provinciale   della
motorizzazione competente per territorio.
  6.  Entro  la  fine  dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'impresa di consulenza consegna al competente
ufficio  provinciale  della  motorizzazione  l'elenco  dei  documenti
emessi  corredato  dalle  istanze  presentate  dagli  utenti  e dalla
relativa  documentazione,  ivi compresa la fotocopia del documento di
identita'   del   richiedente.   L'ufficio   controlla  che  l'elenco
corrisponda  alla  propria  copia  e, verificata la regolarita' delle
istanze  e  della  documentazione,  provvede  a  protocollarle  e  ad
archiviarle.
  7.  In  caso  di  accertata  irregolarita'  della  domanda  o della
documentazione,  o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre
il   termine   di   cui  al  comma  6,  l'ufficio  provinciale  della
motorizzazione  respinge  la richiesta e la documentazione e cancella
il  documento  irregolarmente emesso dall'archivio elettronico. Entro
l'orario  di  apertura  al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l'impresa  di  consulenza  restituisce  il  documento  irregolarmente
emesso all'ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla
sua   distruzione.   A  tal  fine,  l'utente  interessato  riconsegna
all'impresa  di  consulenza, su richiesta scritta di quest'ultima, il
documento  irregolarmente  emesso.  Ove  la  restituzione all'ufficio
provinciale   della   motorizzazione   non  avvenga  nei  tre  giorni
lavorativi  successivi  all'accertata  irregolarita'  del  documento,
l'ufficio    provinciale   medesimo   sospende   l'operativita'   del
collegamento   telematico  con  il  centro  elaborazione  dati  della
motorizzazione  fino  alla  restituzione del documento irregolarmente
emesso e segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i
conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per
il ritiro del documento.
  8.  Durante  il periodo di sospensione del collegamento telematico,
l'impresa  di  consulenza automobilistica non espone, all'esterno dei
locali dove ha la sede, l'insegna di cui al comma 3.
  9.   L'ufficio   provinciale   della   motorizzazione  provvede  ad
effettuare   le   verifiche  necessarie  per  accertare  la  corretta
applicazione  delle  procedure  previste dal presente articolo, anche
mediante  ispezioni  presso  le imprese di consulenza automobilistica
abilitate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 104