Art. 2. Il Ministro 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250, 26 ottobre 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 ( Il Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE. 2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. 3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure. 4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».