Art. 4. Organizzazione del Ministero 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. 2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. 3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come segue: a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) istituto centrale per la patologia del libro; d) istituto centrale per il restauro. Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.». «Art. 17. Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.». «Art. 23. Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.». «Art. 24. Le Soprintendenze speciali al museo delle antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.». «Art. 27. Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali. Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi.». «Art. 29. E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del museo.». - Il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea. 2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero. 3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate. 4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie. 5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale. 6. (Comma abrogato). 7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti. 8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999. 10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici. 11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. 12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.». - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».