Art. 4.
                    Organizzazione del Ministero
  1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del
Ministero   e'   stabilita  ai  sensi  dell'articolo 54  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
  2.  Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato,  alla  Biblioteca  nazionale  Vittorio  Emanuele  II  ed  agli
istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 dicembre  1975, n. 805, nonche' agli
istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
  3.  Presso  il  Ministero  e' istituito l'Istituto centrale per gli
archivi  con  compiti  di  definizione  delle  modalita' tecniche per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio,
di  applicazione  di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto  sono  disciplinate  con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i
medesimi  provvedimenti  possono  essere  riordinati gli organi e gli
istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati
quelli  di  cui  all'articolo  8 e possono essere costituiti istituti
speciali   per   lo   svolgimento  di  compiti  di  studio,  ricerca,
sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle
amministrazioni  pubbliche  e  ai  privati,  elaborazione  di norme e
standard metodologici per il settore di appartenenza.».
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  degli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
          805,  recante:  «Organizzazione  del  Ministero  per i beni
          culturali   e  ambientali»,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              «Art.  12. - Gli istituti centrali sono riordinati come
          segue:
                a) istituto   centrale   per   il   catalogo   e   la
          documentazione;
                b) istituto  centrale  per  il  catalogo  unico delle
          biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
                c) istituto centrale per la patologia del libro;
                d) istituto centrale per il restauro.
              Gli   istituti   centrali   sono  dotati  di  autonomia
          amministrativa  e  contabile  per  quanto concerne le spese
          relative  all'attivita'  svolta  e quelle di funzionamento,
          con  esclusione  delle  spese  per  il  personale;  tengono
          collegamenti   funzionali  con  gli  organismi  periferici;
          concordano,  ove  possibile, programmi comuni relativi alla
          ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la
          conservazione;   corrispondono  con  organismi  di  ricerca
          italiani e internazionali.
              L'ordinamento  interno  di  ciascun  istituto, che deve
          comprendere  uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio
          amministrativo,  e'  stabilito  con  decreto  del Ministro,
          sentito il competente comitato di settore.».
              «Art.  17.  Restano in vigore le norme vigenti relative
          al  Centro  fotoriproduzione,  legatoria  e  restauro degli
          archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.».
              «Art.  23.  Rimangono  in  vigore  le norme attualmente
          vigenti  relative  all'Opificio delle pietre dure, al Museo
          delle  arti  e  tradizioni  popolari  e  al Museo nazionale
          d'arte orientale.».
              «Art.  24.  Le  Soprintendenze  speciali al museo delle
          antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico
          ed  etnografico  e alla galleria nazionale d'arte moderna e
          contemporanea,  con sede in Roma, sino a quando non saranno
          adottate  nuove  leggi  sui  beni  culturali, conservano le
          attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.».
              «Art.  27.  Rimane  in  vigore la normativa relativa ai
          servizi  ed  agli  uffici, di cui al decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al
          Ministero  con  il  decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
          convertito,  con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975,
          n. 5.
              Gli  uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti
          alle  dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e
          gli istituti culturali.
              La   commissione   prevista  dall'art.  3  della  legge
          2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni
          sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e
          gli istituti culturali.
              Gli  uffici  relativi alla divisione editoria passano a
          far parte dell'ufficio studi.».
              «Art. 29. E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per
          la  grafica,  con  compiti di salvaguardia, catalogazione e
          divulgazione  di  beni  concernenti la produzione grafica e
          fotografica.
              In  esso  confluiscono  il  Gabinetto  nazionale  delle
          stampe  e  la Calcografia nazionale con le raccolte museali
          in essi esistenti.
              Con  decreto del Ministro, di concerto col Ministro per
          il  tesoro,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i beni
          culturali  ed  ambientali,  si  provvedera' all'ordinamento
          interno   ed   alla   regolamentazione  dell'attivita'  del
          museo.».
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n.
          237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione
          e  la  valorizzazione  delle  arti contemporanee e di nuovi
          musei,  nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali
          ed  interventi  a  favore  delle  attivita'  culturali»,  e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
          la  valorizzazione  delle  arti  contemporanee  e  di nuovi
          musei).  -  1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per la
          documentazione    e    la    valorizzazione    delle   arti
          contemporanee,  di  seguito  denominato  «Centro»,  con  il
          compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
          le    testimonianze    materiali   della   cultura   visiva
          internazionale,   favorire  la  ricerca,  nonche'  svolgere
          manifestazioni  e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
          Museo  delle  arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
          istituito  il  Museo  dell'architettura  con  il compito di
          raccogliere,  conservare,  valorizzare  ed esporre disegni,
          progetti,   plastici,   modelli   ed  ogni  altro  elemento
          significativo  della cultura architettonica del Novecento e
          contemporanea.
              2.  Il  Centro  collabora con il Ministero degli affari
          esteri   ai   fini   della   programmazione  di  mostre  ed
          esposizioni all'estero.
              3.  E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato,
          il  Museo  dell'audiovisivo  con il compito di raccogliere,
          conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali
          sonori,  audiovisivi,  multimediali,  realizzati con metodi
          tradizionali o con tecnologie avanzate.
              4.  E'  istituito  il  Museo  della  fotografia  con il
          compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
          al  pubblico  materiale  fotografico e tutto quanto attiene
          alla  fotografia  e con funzioni di ricerca nel campo delle
          attivita'  di conservazione dei materiali e in quello delle
          tecnologie.
              5.  Il  Centro,  la Discoteca di Stato e il Museo della
          fotografia   hanno  autonomia  scientifica,  organizzativa,
          amministrativa   e   finanziaria.  L'autonomia  finanziaria
          comprende  la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
          titolo  affluiscono  al  bilancio  dei  predetti istituti e
          delle  somme  ad  essi  assegnate  a  carico dello stato di
          previsione   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
              6. (Comma abrogato).
              7.  Agli  istituti  di cui al comma 5 sono assegnate le
          dotazioni  di personale stabilite dal Ministro per i beni e
          le  attivita'  culturali,  sentiti i rispettivi direttori o
          sovrintendenti.
              8.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali
          affida     la    progettazione    degli    interventi    di
          ristrutturazione  edilizia  e  di adeguamento strutturale e
          funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le
          modalita'  di  cui  all'art.  26  del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 157.
              9.  Per  le  attivita'  di  progettazione connesse alla
          realizzazione  delle  opere del Centro e dei musei, nonche'
          per  gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,
          e'  autorizzata  la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
          lire 10 miliardi nel 1999.
              10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede
          del  Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel
          1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000
          da parte del Ministero dei lavori pubblici.
              11.  Per  l'organizzazione,  ivi  comprese  le connesse
          attivita'  propedeutiche,  nonche'  per  la  nomina  di  un
          curatore  e  per il funzionamento del Centro e dei musei e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  6.200 milioni a decorrere
          dall'anno 2000.
              12.  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 5 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e 2000, per l'acquisto,
          anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre
          nei musei istituiti con la presente legge.».
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».