Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  come  modificato  dall'articolo  1  del  presente  decreto,
continuano  ad  applicarsi  le norme sull'organizzazione degli uffici
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3.  Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente
decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Per  un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della
relativa  dotazione  organica,  a dirigenti appartenenti al ruolo del
Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il
Ministero  medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche
presso  enti  od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
  5.  Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui
al  comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1
del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita'
della   dotazione  organica  dei  dirigenti  di  seconda  fascia  del
Ministero,  vigente  alla  data  prevista  dall'articolo 34, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal
comma  4  del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile,
con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del
conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di
funzione  dirigenziale,  anche  di  livello generale, equivalente sul
piano finanziario.
  6.  All'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n.  368,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Ai
dirigenti  preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento  economico  di  cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  19 del decreto legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,   recante:   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche",  e  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106, supplemento ordinario,
          vedi nota all'art. 1.
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  34  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",
          e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
          305, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "2.  In  sede di applicazione delle disposizioni di cui
          al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
          spesa  e  le  dotazioni organiche rideterminate non possono
          comunque   superare   il   numero  dei  posti  di  organico
          complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre 1998, n.
          250, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
          i   provvedimenti   di   cui   all'art.  11,  comma  1,  le
          soprintendenze  di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
          e   c),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          3 dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere trasformate in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano
          competenza  su  complessi  di  beni distinti da eccezionale
          valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
          ciascun    provvedimento   e'   allegato   l'elenco   delle
          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti
          preposti  alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
          trattamento  economico  di  cui  all'art.  24, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni.
              2.  Con  i  provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
          puo'   essere  attribuita  anche  a  musei,  a  biblioteche
          pubbliche  statali,  ad archivi di Stato e a soprintendenze
          archivistiche.".
              - Il   testo   dell'art.  24  del  decreto  legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,   recante:   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche",  e  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              "Art.  24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
          funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
          graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
          trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 4,
          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
          e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
          finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
          perequazione,  al riequilibro del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal febbraio  1993,  e secondo i
          criteri   indicati   nell'art.  1,  comma  2,  della  legge
          2 ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  del  ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel
          trattamento   economico   attribuito  ai  sensi  dei  commi
          precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9.  Una  quota  pari  al  10 per cento delle risorse di
          ciascun  fondo  confluisce  in un apposito fondo costituito
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          predette  quote  sono  ridistribuite  tra i fondi di cui al
          comma   8,   secondo  criteri  diretti  ad  armonizzare  la
          quantita' di risorse disponibili.".