Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo. 5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 1. - Il testo del comma 2 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. 9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili.".