Art. 7.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle norme
regolamentari   di   cui   all'articolo  54,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1
del   presente   decreto,   e'  abrogato  l'articolo  5  del  decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
  2.  E'  abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999,
n. 237.
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo  6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368,  come  modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi
all'individuazione  ed  alla  organizzazione  degli istituti previsti
dall'articolo 8  del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e'
abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999,
          n.   237,   recante:   «Istituzione   del   Centro  per  la
          documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
          e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni
          culturali   ed   interventi   a   favore   delle  attivita'
          culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
          1999, n. 173, vedi nota all'art. 4.