Art. 7. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 2. E' abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237. 3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, vedi nota all'art. 4.