Art. 3. 
                        (Soggetti erogatori) 
 
    1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,  agli  enti  pubblici  economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate   regionali,   agli   enti   di   assistenza   e   di
riabilitazione   pubblici,   alle   aziende   di   trasporto   e   di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico  e
alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 
    2. Le disposizioni della presente legge in ordine  agli  obblighi
per  l'accessibilita'  non  si  applicano  ai   sistemi   informatici
destinati ad essere  fruiti  da  gruppi  di  utenti  dei  quali,  per
disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche):
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».