Art. 4. 
                   (Obblighi per l'accessibilita) 
 
    1. Nelle procedure svolte dai soggetti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, per l'acquisto  di  beni  e  per  la  fornitura  di  servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con  il  decreto
di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza  a  parita'
di ogni altra  condizione  nella  valutazione  dell'offerta  tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.  La  mancata
considerazione  dei  requisiti  di   accessibilita'   o   l'eventuale
acquisizione di beni  o  fornitura  di  servizi  non  accessibili  e'
adeguatamente motivata. 
    2. I soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  non  possono
stipulare, a pena di nullita', contratti per la  realizzazione  e  la
modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi  rispettino
i  requisiti  di  accessibilita'  stabiliti  dal   decreto   di   cui
all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 11, in caso di  rinnovo,  modifica  o
novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della
presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
    3. La concessione di contributi pubblici a soggetti  privati  per
l'acquisto di beni e servizi informatici  destinati  all'utilizzo  da
parte  di  lavoratori  disabili  o  del  pubblico,   anche   per   la
predisposizione di postazioni  di  telelavoro,  e'  subordinata  alla
rispondenza di tali beni e servizi  ai  requisiti  di  accessibilita'
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 
    4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono  a  disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e  software  e  la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica  disabilita',  anche  in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. 
Ai datori di  lavoro  privati  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo  1999,  n.
68. 
    5. I datori di  lavoro  pubblici  provvedono  all'attuazione  del
comma 4, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  13,  comma 1, lettera c), della
          legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
          dei disabili), e' il seguente:
              «1.  Attraverso  le convenzioni di cui all'art. 11, gli
          uffici  competenti  possono  concedere  ai datori di lavoro
          privati,  sulla  base dei programmi presentati e nei limiti
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al  comma 4 del
          presente articolo:
                a) omissis;
                b) omissis;
                c) il   rimborso  forfettario  parziale  delle  spese
          necessarie  alla  trasformazione  del  posto  di lavoro per
          renderlo  adeguato alle possibilita' operative dei disabili
          con  riduzione  della  capacita' lavorativa superiore al 50
          per   cento   o   per   l'apprestamento  di  tecnologie  di
          tele-lavoro   ovvero   per   la  rimozione  delle  barriere
          architettoniche    che    limitano    in   qualsiasi   modo
          l'integrazione lavorativa del disabile.».