Art. 5. 
       (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi) 
 
    1. Le disposizioni della presente legge si  applicano,  altresi',
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado. 
    2. Le convenzioni stipulate  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per  la
fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono  sempre  la
fornitura di copie su supporto  digitale  degli  strumenti  didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli  insegnanti  di
sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.