Art. 6. (Verifica dell'accessibilita' su richiesta) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione; b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilita'; d) le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere del requisito stesso.