Art. 6. 
             (Verifica dell'accessibilita' su richiesta) 
 
    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie valuta  su  richiesta  l'accessibilita'
dei siti INTERNET o del materiale informatico  prodotto  da  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3. 
    2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati: 
        a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione; 
        b) i criteri per la eventuale partecipazione del  richiedente
ai costi dell'operazione; 
        c) il marchio o logo con cui e' reso  manifesto  il  possesso
del requisito dell'accessibilita'; 
        d) le modalita' con cui puo' essere verificato  il  permanere
del requisito stesso.