Art. 9. 
                          (Responsabilita) 
 
    1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  della   presente   legge
comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali  responsabilita'  penali  e
civili previste dalle norme vigenti. 
 
          Note all'art. 9:
              - Si  trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche):
              «Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
          mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. [Abrogato].
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate.
              «Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1.
          Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
          disciplina    attualmente    vigente    in    materia    di
          responsabilita'  civile, amministrativa, penale e contabile
          per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
              2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, si
          applicano  l'art.  2106 del codice civile e l'art. 7, commi
          primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
              3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
          1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del
          dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui
          all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
          sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
              4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo  il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
              5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del
          rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
              6.   Con   il   consenso  del  dipendente  la  sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
              7.  Ove  i contratti collettivi non prevedano procedure
          di  conciliazione,  entro  venti  giorni  dall'applicazione
          della  sanzione,  il  dipendente,  anche  per  mezzo  di un
          procuratore  o  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
          conferisce  mandato,  puo'  impugnarla  dinanzi al collegio
          arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
          Il  collegio  emette  la sua decisione entro novanta giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
              8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di  due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
          Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'   per   la   periodica   designazione   di  dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque
          presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
          richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscono l'imparzialita'.
              9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che   ne   regoli   le   modalita'  di  costituzione  e  di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
          precedenti commi.
              10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
          scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,
          direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
          e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano
          le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».