Art. 4.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiuque  spetti  di  osservarla  e  di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, add| 29 dicembre 2003

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli