(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
   1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di  durata  limitata,
in  deroga  alle  disposizioni   dell'articolo   9,   maggiorando   o
reintroducendo dazi doganali. 
   2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie  o
determinati  settori  in  corso  di  ristrutturazione  o   in   gravi
difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi
problemi sociali. 
   3. I dazi  doganali  all'importazione  applicabili  in  Egitto  ai
prodotti originari della Comunita' introdotti dalle  suddette  misure
non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un  margine
preferenziale per i prodotti originari  della  Comunita'.  Il  valore
complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti  a  tali  misure
non puo' superate  il  20%  delle  importazioni  totali  di  prodotti
industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per
il quale siano disponibili dati statistici. 
   4. Le misure di cui  sopra  sono  applicate  per  un  periodo  non
superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di  associazione  non
autorizzi una durata superiore. Esse cessano di  applicarsi  al  piu'
tardi allo scadere del periodo di transizione massimo. 
   5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo
tipo qualora siano trascorsi piu'  di  tre  anni  dall'abolizione  di
tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e  degli  oneri  o
delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 
   6. L'Egitto informa il Comitato di  associazione  di  ogni  misura
eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita',  si
tengono  consultazioni  sulle  suddette  misure  e  sui  settori   di
applicazione prima di attuarle. In occasione  dell'adozione  di  tali
misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per  l'abolizione
dei dazi doganali introdotti ai sensi del  presente  articolo.  Detto
calendario prevede la graduale eliminazione di  tali  dazi,  a  tassi
annuali uniformi, con inizio al piu' tardi  due  anni  dopo  la  loro
introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario
diverso. 
   7. In deroga alle disposizioni del paragrafo  4,  il  Comitato  di
associazione  puo',  in  via  eccezionale,  per  tener  conto   delle
difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie,  autorizzare
l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1
per  un  periodo  massimo  di  quattro  anni  oltre  il  periodo   di
transizione di dodici anni.