(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
   1. Nel corso del  terzo  anno  di  applicazione  dell'accordo,  la
Comunita' e l'Egitto esaminano  la  situazione  onde  determinare  le
misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo  tre  anni
dall'entrata in vigore dell'accordo  conformemente  all'obiettivo  di
cui all'articolo 13. 
   2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1,  e  tenendo  conto
del volume dei loro scambi di prodotti agricoli,  di  prodotti  della
pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche'  della  particolare
sensibilita' di tali prodotti,  la  Comunita'  e  l'Egitto  esaminano
nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su
basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi  ulteriori
concessioni.