(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
   1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica  agricola
o di una modifica delle  normative  in  vigore,  sia  introdotta  una
normativa specifica o in caso di  qualsiasi  modifica  o  ampliamento
delle  disposizioni  relative  all'attuazione  della   sua   politica
agricola, la  Parte  interessata  puo'  modificare,  per  i  prodotti
interessati, il regime stabilito dall'accordo. 
   2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato  di
associazione.  Su  richiesta  dell'altra  Parte,   il   Comitato   di
associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi
di quest'ultima. 
   3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del  paragrafo
1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti
agricoli, essi concedono, per le importazioni  originarie  dell'altra
Parte, un vantaggio  paragonabile  a  quello  previsto  dal  presente
accordo. 
   4. L'applicazione del presente articolo  puo'  essere  oggetto  di
consultazioni in seno al Consiglio di associazione.