(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
   1. Negli scambi tra la Comunita' e  l'Egitto  non  si  introducono
nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni
di effetto equivalente. 
   2.  Le  restrizioni  quantitative  all'importazione  e  le   altre
restrizioni di effetto equivalente applicabili negli  scambi  tra  la
Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in  vigore
del presente accordo. 
   3.  La  Comunita'  e  l'Egitto  non  applicano   alle   reciproche
esportazioni ne' dazi doganali o oneri di  effetto  equivalente,  ne'
restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.