ARTICOLO 17 1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.