(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
 
   1. Le Parti  prenderanno  in  considerazione  la  possibilita'  di
inserire  nel  campo  di  applicazione  dell'accordo  il  diritto  di
stabilimento delle societa' di una Parte  nel  territorio  dell'altra
Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati  dalle  societa'  di
una Parte a utenti dell'altra Parte. 
   2.  Il  Consiglio  di  associazione  formula  le   raccomandazioni
necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1. 
   Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio  di  associazione
tiene  conto   dell'esperienza   acquisita   con   l'attuazione   del
trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita'
dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare  del  suo
articolo V. 
   3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo  esame
da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo
l'entrata in vigore del presente accordo.