ARTICOLO 32 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.