(Accordo - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
 
   Qualora uno  o  piu'  Stati  membri  della  Comunita'  o  l'Egitto
abbiano, o rischino di  avere,  gravi  difficolta'  di  bilancia  dei
pagamenti, la Comunita' o  l'Egitto,  a  seconda  dei  casi,  possono
adottare, alle condizioni di cui all'accordo  GATT  e  agli  articoli
VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario  internazionale,  misure
restrittive per quanto  riguarda  i  pagamenti  correnti,  sempreche'
dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o  l'Egitto,
secondo il  caso,  ne  informa  immediatamente  l'altra  Parte  e  le
presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione
di tali misure.