ARTICOLO 33 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.