(Accordo - art. 36)
                             ARTICOLO 36 
 
   Per quanto riguarda le imprese pubbliche o  le  imprese  cui  sono
stati  concessi  diritti  speciali  o  esclusivi,  il  Consiglio   di
associazione  provvede  affinche',  a  decorrere  dal   quinto   anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente  accordo,  non
venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa  distorcere  gli
scambi tra la Comunita' e l'Egitto  in  misura  tale  da  ledere  gli
interessi  delle   Parti.   La   presente   disposizione   non   osta
all'esecuzione, di  diritto  o  di  fatto,  dei  compiti  particolari
assegnati a tali imprese.