(Accordo - art. 59)
                             ARTICOLO 59 
 
                     Lotta contro il terrorismo 
 
Le  Parti  collaborano  in  questo  settore  in   conformita'   delle
convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali,
                    privilegiando in particolare: 
 
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi  utilizzati
  per combattere il terrorismo; 
- gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; 
- la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.