ARTICOLO 59 Lotta contro il terrorismo Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare: - gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.