(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
   Le disposizioni del presente capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da
25 a  97  della  nomenclatura  combinata  e  della  tariffa  doganale
egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.