ARTICOLO 72 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti: - promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - potenziamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione dell'Egitto; - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale; - il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; - se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina; - misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.