(Accordo - art. 78)
                             ARTICOLO 78 
 
   1. Il Comitato di associazione,  che  si  riunisce  a  livello  di
funzionari, e' composto da rappresentanti dei  membri  del  Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita'  europee,  da
una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra. 
   2. Il Comitato  di  associazione  adotta  il  proprio  regolamento
interno. 
   3. Il Comitato  di  associazione  e'  presieduto  a  turno  da  un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione  europea  e
da un rappresentante del governo egiziano.