(Accordo - art. 79)
                             ARTICOLO 79 
 
   1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare  decisioni
per la gestione dell'accordo, nonche' nei  settori  per  i  quali  il
Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 
   2. Le decisioni del Comitato  di  associazione  sono  adottate  di
comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime,  che
adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.