(Accordo - art. 83)
                             ARTICOLO 83 
 
   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di
prendere qualsiasi misura: 
 
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione  di  informazioni
   contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; 
b) inerente alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  o
   materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla  produzione
   indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali  misure
   non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti  non
   destinati ad uso specificamente militare; 
c) ritenuta essenziale per la propria  sicurezza  in  caso  di  gravi
   disordini interni che compromettano  il  mantenimento  dell'ordine
   pubblico, in tempo di guerra o  in  occasione  di  gravi  tensioni
   internazionali che possano sfociare in una guerra o  ai  fini  del
   rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
   sicurezza internazionale.