(Accordo - art. 85)
                             ARTICOLO 85 
 
   Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna  disposizione  del
presente accordo avra' l'effetto: 
 
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti
  in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto  detta
  Parte sia tenuta; 
- di impedire l'adozione o l'applicazione,  ad  opera  di  una  delle
  Parti,  di  qualsiasi  misura  destinata  a  evitare  l'elusione  o
  l'evasione fiscale; 
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le  disposizioni
  pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti  che  non
  si trovano in una situazione identica, in  particolare  per  quanto
  riguarda la loro residenza.