(Protocollo 3-art. 1)
                           PROTOCOLLO N. 3 
   RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI 
                             ARTICOLO 1 
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili 
all'importazione in Egitto dei  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati   nell'allegato   I    del    presente    protocollo    sono
progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: 
 
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella  tabella  1,  i  dazi
vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo; 
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si
applicano le seguenti riduzioni: 
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi  di
base; 
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di
base; 
- dopo quattro anni dall'entrata in  vigore  dell'accordo:  -15%  dei
dazi di base; 
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si
applicano le seguenti riduzioni: 
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi  di
base; 
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di
base; 
- dopo quattro anni dall'entrata in  vigore  dell'accordo:  -25%  dei
dazi di base. 
 
2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli 
trasformati  elencati  nell'allegato  II  del  presente   protocollo,
originari  dell'Egitto,  si  applicano  i  dazi   ivi   indicati,   a
prescindere dall'esistenza di contingenti. 
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del 
presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui  all'articolo
18. 
4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di: 
 
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati  ai  sensi  del
presente protocollo; 
- modificare i dazi indicati negli  allegati  I  e  II  del  presente
protocollo; 
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.