(Protocollo 4-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
                          Trasporto diretto 
 
1. Il trattamento preferenziale  previsto  dal  presente  accordo  si
applica  unicamente  ai  prodotti  che  soddisfano  i  requisiti  del
presente protocollo  trasportati  direttamente  tra  la  Comunita'  e
l'Egitto  o  attraverso  i  territori  degli  altri  paesi   di   cui
all'articolo 4. Tuttavia, il  trasporto  dei  prodotti  in  una  sola
spedizione non frazionata puo'  effettuarsi  con  attraversamento  di
altri territori, all'occorrenza con trasbordo o  deposito  temporaneo
in tali territori, a condizione che i  prodotti  rimangano  sotto  la
sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di  transito  o  di
deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e  il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la  conservazione  in
                            buono stato. 
   I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni
attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto. 
   2. La prova che sono state soddisfatte le  condizioni  di  cui  al
paragrafo  1  viene  fornita  alle  autorita'  doganali   del   paese
importatore presentando: 
 
a) un  titolo  di  trasporto  unico  per  il  passaggio   dal   paese
   esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure 
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali  del  paese  di
   transito contenente: 
 
.f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di  scarico
e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle  navi  o  degli
altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la  certificazione  delle
condizioni in cui e' avvenuta la  sosta  delle  merci  nel  paese  di
transito; oppure, 
 
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.