ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Egitto; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.