(Protocollo 4-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
                             Esposizioni 
 
1. I prodotti originari diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  4
spediti  per  un'esposizione  in  un  altro  paese  e  venduti,  dopo
l'esposizione, per essere  importati  nella  Comunita'  o  in  Egitto
beneficiano,  all'importazione,  delle   disposizioni   dell'accordo,
purche' sia fornita alle autorita' doganali  la  prova  soddisfacente
                                che: 
 
a) un  esportatore  ha  inviato  detti  prodotti  dalla  Comunita'  o
   dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; 
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una  persona  nella
   Comunita' o in Egitto; 
c) i prodotti sono stati  consegnati  nel  corso  dell'esposizione  o
   subito  dopo,   nello   stato   in   cui   erano   stati   inviati
   all'esposizione; 
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i  prodotti
   non sono stati utilizzati per scopi  diversi  dalla  presentazione
   all'esposizione stessa. 
 
   2. Alle autorita' doganali del paese  d'importazione  deve  essere
presentata, secondo le  normali  procedure,  una  prova  dell'origine
rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo  V,
con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione
All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova  documentale
delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 
   3. Il paragrafo 1 si applica  a  tutte  le  esposizioni,  fiere  o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini  privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti  stranieri,
durante le quali  i  prodotti  rimangono  sotto  il  controllo  della
dogana.