(Protocollo 4-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
Rilascio dei certificati di circolazione  EUR.1  sulla  base  di  una
       prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza 
 
Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un  ufficio
doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire  l'originale
della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine  di
inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita'  o
in Egitto. I  certificati  di  circolazione  EUR.1  sostitutivi  sono
rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti  i
                              prodotti.