ARTICOLO 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.