ARTICOLO 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.