(Protocollo 4-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
 
                       Esportatore autorizzato 
 
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare
qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti
ai sensi del presente accordo a compilare  dichiarazioni  su  fattura
indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore
che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali
soddisfacenti garanzie per l'accertamento  del  carattere  originario
dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti
                      del presente protocollo. 
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status  di  esportatore
    autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un
numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su
                              fattura. 
4. Le autorita' doganali  controllano  l'uso  dell'autorizzazione  da
                 parte dell'esportatore autorizzato. 
5.  Le  autorita'  doganali  possono  ritirare  l'autorizzazione   in
qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore  autorizzato  non
offre piu' le garanzie  di  cui  al  paragrafo  1,  non  soddisfa  le
condizioni di cui al paragrafo 2  o  fa  comunque  un  uso  scorretto
                        dell'autorizzazione.