(Protocollo 4-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
 
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 
 
1. L'esportatore che  richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
                  cui all'articolo 17, paragrafo 3. 
2. L'esportatore  che  compila  una  dichiarazione  su  fattura  deve
conservare per almeno tre anni  una  copia  ditale  dichiarazione  su
     fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che  rilasciano  un
certificato di circolazione EUR.1 devono conservare  per  almeno  tre
anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione  devono  conservare
per almeno  tre  anni  i  certificati  di  circolazione  EUR.1  e  le
              dichiarazioni su fattura loro presentati.