ARTICOLO 35 Zone franche 1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.