(Protocollo 4-art. 35)
                             ARTICOLO 35 
 
                            Zone franche 
 
1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le  misure  necessarie  per
evitare che i  prodotti  scambiati  sotto  la  scorta  di  una  prova
dell'origine che sostano durante il  trasporto  in  una  zona  franca
situata nel loro  territorio  siano  oggetto  di  sostituzioni  o  di
trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
                         il deterioramento. 
   2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1,  qualora  prodotti
originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona  franca
sotto  la  scorta  di  una  prova  dell'origine  siano   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano,  su
richiesta  dell'esportatore,  un  nuovo  certificato  EUR.1   se   la
lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle  disposizioni
del presente protocollo.