(Protocollo 4-art. 36)
                             ARTICOLO 36 
                     Applicazione del protocollo 
 
   1. L'espressione "la Comunita'"  utilizzata  nell'articolo  2  non
comprende Ceuta e Melilla. 
   2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a  Melilla
beneficiano sotto ogni  aspetto  del  regime  doganale  applicato  ai
prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai  sensi
del protocollo 2 dell'atto di adesione  alle  Comunita'  europee  del
Regno di Spagna e della  Repubblica  portoghese.  L'Egitto  riconosce
alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo  e  originari
di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti
importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 
   3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e  Melilla,  il  presente  protocollo  si
applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni  particolari  di
cui all'articolo 37.