(Protocollo 4-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
          Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
 
1. Ai fini dell'articolo 2,  i  prodotti  che  non  sono  interamente
ottenuti  si  considerano  sufficientemente  lavorati  o  trasformati
quando  sono  soddisfatte   le   condizioni   stabilite   nell'elenco
                          dell'allegato II. 
   Dette condizioni stabiliscono, per tutti  i  prodotti  contemplati
dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione  cui  devono
essere  sottoposti  i  materiali  non   originari   impiegati   nella
fabbricazione, e si applicano solo a  detti  materiali.  Ne  consegue
pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario
perche' soddisfa le  condizioni  indicate  nell'elenco  e'  impiegato
nella fabbricazione di un altro prodotto, le  condizioni  applicabili
al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si
tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati
nella sua fabbricazione. 
   2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non  sono  interamente
ottenuti   e   indicati   nell'Allegato   II   a)   si    considerano
sufficientemente lavorati o trasformati quando  sono  soddisfatte  le
condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a). 
   Le disposizioni di detto paragrafo si  applicheranno  per  3  anni
dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 
   3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in
base alle condizioni  indicate  nell'elenco,  non  dovrebbero  essere
utilizzati  nella  fabbricazione  di  un  prodotto,  possono   essere
ugualmente utilizzati a condizione che: 
 
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
   del prodotto; 
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il  superamento
   di una qualsiasi delle percentuali indicate  nell'elenco  relative
   al valore massimo dei materiali non originari. 
 
   Il presente paragrafo non si applica ai prodotti  contemplati  dai
capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 
   4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le  disposizioni
dell'articolo 7.