(Protocollo 5-art. 14)
                             ARTICOLO 14 

 
                            Altri accordi 
    

  1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea
e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:


  - non pregiudicano gli obblighi  delle  Parti  derivanti  da  altri
accordi o convenzioni internazionali;


  - sono  ritenute  complementari  con  gli  accordi  sull'assistenza
reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli
Stati membri e l'Egitto;


  -  non   pregiudicano   le   disposizioni   che   disciplinano   la
comunicazione, tra  i  servizi  competenti  della  Commissione  delle
Comunita' europee e le autorita'  doganali  degli  Stati  membri,  di
qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del  presente  protocollo
che possa interessare la Comunita'.


  2. Fatto  salvo  il  paragrafo  1,  le  disposizioni  del  presente
protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali  in  materia
di assistenza reciproca  che  sono  stati  o  che  potrebbero  essere
conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le  disposizioni
di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle  del  presente
protocollo.


  3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di  associazione
per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita'  del  presente
protocollo.