ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.