(Protocollo 5-art. 4)
                             ARTICOLO 4 

 
                        Assistenza spontanea 
    

  Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa  e
in conformita' delle rispettive disposizioni giuridiche o  normative,
qualora lo ritengano necessario per la  corretta  applicazione  della
legislazione  doganale,  in  particolare  fornendo  le   informazioni
ottenute riguardanti:


    - operazioni che sono o  che  esse  ritengono  contrarie  a  tale
legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
    -  nuovi  mezzi  o  metodi  utilizzati   per   effettuare   dette
operazioni;
    - merci note per essere  soggette  a  operazioni  contrarie  alla
legislazione doganale.
    - persone fisiche o giuridiche in  merito  alle  quali  si  possa
ragionevolmente  ritenere  che  effettuino   o   abbiano   effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
    - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere  siano
stati, siano o possano essere utilizzati  per  effettuare  operazioni
contrarie alla legislazione doganale;