ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.