(Protocollo 5-art. 8)
 
    

 
                                 ARTICOLO 8 

 
            Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 

 
  1. L'autorita' interpellata comunica  i  risultati  delle  indagini
all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti,  copie
autenticate o altro materiale pertinente. 

 
  2. Tali informazioni possono essere computerizzate. 

 
  3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta
qualora  le  copie  autenticate   risultassero   insufficienti.   Gli
originali sono restituiti quanto prima.