DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14 Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18 In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34 Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how" DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39 Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri. DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1 Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11 Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le necessarie condizioni DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19 Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21 Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34 La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato. La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.