Art. 15
                             (Controllo)

   1.  Le  modalita'  di  controllo  sono  definite  dagli  organismi
ufficiali,   in   conformita'   con   il  modello  predisposto  dalla
commissione  tecnica  e adottato a livello nazionale. Attraverso tale
sistema   di   controllo,   e'   assicurato   che   il  materiale  di
moltiplicazione   proveniente  da  singole  unita'  di  ammissione  o
partite,  sia  chiaramente  identificabile durante l'intero processo,
dalla  raccolta  alla  consegna  all'utilizzatore  finale e che siano
effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.
   2.  Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono
avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale
per  la  selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per
la  pioppicoltura  di  Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la
conservazione  della  biodiversita'  forestale e di altri istituti di
ricerca e sperimentazione.
   3.  Per  le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il
personale  addetto  ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi,
nei  locali  di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche'
di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.